giovedì 23 ottobre 2014

Palchi e Fiere: pubblicato il decreto

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n.183 dell’8 agosto 2014 il decreto interministeriale 22 luglio 2014 concernente le disposizioni che si applicano nelle operazioni di montaggio – smontaggio dei palchi negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle strutture di allestimento nelle manifestazioni fieristiche.
Il Decreto emanato è quello annunciato dal Decreto del Fare e previsto dall’art. 88 comma 2-bis del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Il Decreto si articola come segue:
Capo I – spettacoli musicali, cinematografici, teatrali:
  • campo di applicazione: attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzati per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento. Vengono fornite anche indicazioni di eventuali esclusioni.
  • particolari esigenze caratterizzanti l’attività: compresenza di più imprese (anche straniere) e lavoratori autonomi, tempi di realizzo dell’opera, caratteristiche dei siti ecc…
  • Capo I e II, titolo IV del D.lgs.81/08: vengono indicate le modalità di applicazione tra cui l’individuazione delle informazioni minime che il committente o responsabile dei lavori deve acquisire sul sito ai fini dell’art.90 comma 1 lettera a del D.Lgs.81/08, la definizione dei contenuti minimi dei POS e del PSC, ecc.

Capo II – manifestazione fieristiche:
  • Definizioni: vengono fornite le definizioni di gestore, organizzatore, allestitore, espositore, stand, ecc..
  • campo di applicazione: attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, con indicazioni di eventuali esclusioni (es. il capo non si applica in caso di strutture allestitive con altezza inferiore a 6.5 m rispetto al piano stabile).
  • particolari esigenze caratterizzanti l’attività: anche in questi casi viene fornito l’elenco delle esigenze particolari caratterizzanti il settore e delle quali il legislatore ha tenuto conto.
  • Capo I e II, titolo IV del D.lgs.81/08: anche in questo caso vengono fornite indicazioni per applicare quanto previsto dalla normativa con le limitazioni derivanti dalle particolari esigenze del settore.

Il decreto comprende anche 7 allegati tra cui il Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale utilizzabile dalle imprese esecutrici straniere.
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto è previsto un monitoraggio congiunto di Ministero del lavoro e Salute sull’applicazione di quanto previsto nel decreto stesso.

Obblighi relativi al controllo di macchine e attrezzature applicazione su apparecchi di sollevamento di tipo fisso

La normativa vigente in materia di sicurezza impone al Datore di Lavoro di fornire ai propri lavoratori strumenti (siano essi impianti, macchine o attrezzature) rispondenti a precise norme, con l’obiettivo di gestione l’utilizzo tutelandone al tempo stesso la salute e l’integrità fisica.
Si propone in questa sede un documento messo a punto da INAIL per la gestione dei controlli degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso (quali ad esempio il carro ponte, apparecchio particolarmente diffuso negli ambienti industriali).
Il documento, come indicato in premessa, “si propone di offrire utili indicazioni a carattere volontario al Datore di Lavoro per garantire gli interventi di controllo, non straordinari (cfr. art. 71 comma 8 lett. b) punto 2) del Dlgs 81/08) da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’apparecchio di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non disponibile”.

Nella schede vengono individuate:
  • le attrezzature normalmente soggette
  • le figure coinvolte nelle attività di controllo
  • le tipologie di controllo da effettuare

INAIL mette a disposizione una check-list che riassume, per ciascuna delle figure coinvolte nei controlli individuati nelle schede, le ispezioni suddivise in base alla periodicità con le quali sono effettuate (giornaliere, frequenti, periodiche).
Analogamente, sul sito INAIL è possibile recuperare piani di controllo similari per altre tipologie di attrezzature di sollevamento (di tipo mobile, di tipo trasferibile).

POS: pubblicato il modello semplificato

E’ stato pubblicato il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 che ha individuato i
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano
di sicurezza sostitutivo (PSS), così come previsto dall’articolo 104-bis del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.

L’adozione di tali modelli non è un obbligo ma una facoltà lasciata ai diversi soggetti.
E’ importante infatti evidenziare che rimane l’obbligo dell’integrale applicazione delle
normativa di riferimento, ovvero il titolo IV del D.lgs.81/08 e D.Lgs.163/06: con la
pubblicazione dei modelli “semplificati” il legislatore ha voluto fornire dei modelli in
grado di guidare l’impresa e il coordinatore alla corretta applicazione dei dettami
normativi.
Il Decreto interministeriale è costituito da cinque articoli e tre allegati:
  • allegato I: modello per la redazione del POS. Viene evidenziato nel modello che “la redazione del POS dove essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere”;
  • allegato II – Modello semplificato per la redazione del PSC;
  • allegato III – Modello semplificato del Piano di Sicurezza Sostitutivo integrato dei contenuti del POS;
  • allegato IV – Modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera.

Il Decreto e relativi allegati è consultabile dalla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140912_20140909_DI.aspx

Normativa sulla Sicurezza lavoro

La Normativa sulla sicurezza del lavoro ha rivestito, nella storia dell’umanità, una grande conquista societaria che ha permesso alle varie leggi di definire un sistema prevenzionistico del lavoro che si è affinato con l’evolversi delle mansioni e il moltiplicarsi delle attività lavorative; infatti dalle prime forme di lavoro organizzato, si arriva alla crescente complessità delle società umane e la progressiva abilità di accumulazione e conservazione delle risorse.
La prima nazione in cui venne emanata una legge antinfortunistica fu la Germania con l’introduzione, nel 1884, di un sistema obbligatorio di assicurazione convenzionato.
Successivamente le legislazioni antinfortunistiche, si diffusero in Europa e fuori di essa.
In Italia, nel 1930, con il RD (regio decreto) n°1398 viene emanato il Codice Penale (codice Rocco) che si occupa, nel libro secondo, della tutela e sicurezza della pubblica incolumità del lavoro con gli art. 437 e 451 da situazioni da pericolo e da situazione di danno con gli art. 589 e 590.
Nel periodo post-bellico in Italia si assiste al “boom” dell’economia, con inevitabile incremento della produzione e di conseguenza degli infortuni e malattie professionali.
Verso la metà degli anni 50, il Governo, sotto la spinta delle categorie di datori di lavoro e di lavoratori, emana una serie di regolamenti, la cui rilevanza è particolare e tale che, con i dovuti adeguamenti, resistano sino ad oggi.
Il DPR 547/55 e il DPR 303/56 sono nati per porre chiarezza nel mondo della Sicurezza dei luoghi di lavoro, e sono state le prima vera norma generale in tale materia (valenza oltre che legislativa anche di tipo tecnico):
La difesa della salute sul lavoro divenne a quel punto un nodo centrale dell’iniziativa sociale, tanto che il Parlamento stesso si trovò costretto a riconoscerne l’importanza, approvando con la legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori” che all’art. 9 riconosce la “Tutela della salute e dell’integrità fisica:
I lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
La Riforma sanitaria Legge 833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale inserisce la sicurezza del lavoro fra gli obiettivi del SSN e assegna alle ASL il compito di provvedere alla prevenzione degli infortuni e malattie
La creazione di un mercato unico europeo porta il legislatore europeo alla direttiva quadro 89/391/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
La differenza di rispetto al sistema “command and control” previsto dalle precedenti norme è l’introduzione nella gestione della sicurezza di valutazioni di tipo: Tecnico-Organizzativo-Procedurale-Comportamentale.
Le innovazioni introdotte dal recepimento della normativa in Italia con la Legge 626/94, riguardano la centralità del ruolo del Datore di Lavoro (DDL) che non può più limitarsi ad applicare le norme esistenti ma deve organizzare un sistema aziendale di prevenzione; prevedere ogni possibile effetto negativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori (attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi DVR),programmare e mettere in atto tutte le misure prevenzione e protezione.
I principi basilari, fondamenta della 626 sono:
  • la totale responsabilità del datore di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  • la diffusione del la cultura della sicurezza anche attraverso la partecipazione dei lavoratori alla sicurezza in azienda
Vengono introdotti i concetti di:
  • PREVENZIONE (attuazione di misure che vengono ritenute utili per eliminare o per ridurre quanto più possibile le situazioni di pericolo).
  • PROTEZIONE (limitazione degli eventuali danni).
  • PERICOLO (proprietà o qualità intrinseca di una situazione o materiale di arrecare danno a persone o cose).
  • RISCHIO (probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore)
Con il passare degli anni si rende necessario un riassetto della normativa che con la L 123/2007 produce l’attuale legge antinfortunistica: IL DLGS 81/08.
Attraverso quest’ultimo strumento il legislatore nazionale ha voluto riscrivere ma anche integrare la precedente disciplina, proponendo un nuovo modello di organizzazione aziendale relativamente alla sicurezza, tale da coinvolgere tutti gli attori protagonisti della vita aziendale e finalizzato al costante miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
Si definisce per la prima volta, il concetto di Salute e di tutela Etica del rapporto di lavoro, la disciplina della sicurezza non deve solo evitare o il ridurre la possibilità dei rischi di malattia o di infermità, ma bensì, deve avere come scopo superiore, ma anche realizzare un contesto organizzativo aziendale nel quale vengono tutelati anche la persona come valore in sè ed il suo benessere psicologico.

giovedì 13 dicembre 2012

Corsi di formazione per la sicurezza obbligatori

Come abbiamo visto è obbligo, secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore in termini di sicurezza del lavoro, per il datore di lavoro garantire una serie di misure di sicurezza, dispositivi di protezione, piani di emergenza e piani di evacuazione in caso di incendio, una valutazione dei possibili rischi dell'azienda per i lavoratori a seconda delle mansioni svolte durante l'attività lavorativa, sempre al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dell'azienda.

E' chiaro quindi che è sempre responsabilità del datore di lavoro, fare in modo che tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro vengano applicate e rispettate, all'interno del luogo di lavoro, per non incappare in procedimenti legali, a volte con responsabilità penale oltre che civile.

La normativa sulla sicurezza sul lavoro è molto ampia e per questo in taluni casi puo' risultare complessa, e di difficile attuazione per il datore di lavoro che spaesato tra le varie direttive ed i relativi aggiornamenti, spesso non sa come come muoversi nel rispetto della legge, finendo col trascurare la la sicurezza della propria azienda rischiando di incappare in sanzioni e procedure penali.

Per questo motivo è sempre bene affidarsi ad aziende professioniste, specializzate nella sicurezza del lavoro, al fine di ottemperare in maniera completa ed esaustiva a tutta la normativa di riferimento per quanto riguarda la sicurezza del lavoro in azienda.

In taluni casi in cui non si potesse fare affidamento ad aziende professioniste nella sicurezza del lavoro, ad esempio la mancanza sul territorio limitrofo di aziende affidabili, è possibile oggi grazie ad internet, acquistare dei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro in azienda, direttamente online, in modo da poter avere una formazione completa ed esaustiva direttamente dal proprio computer.

Noi proponiamo numerosi corsi online di formazione per la sicurezza del lavoro, oltre ai tradizionali corsi offline eseguiti presso la nostra sede, attraverso i quali stando comodamente seduti davanti al proprio pc è possibile seguire lezioni interattive, moduli, dispense elettroniche, video e tutor disponibili per mettere in totale sicurezza la vostra azienda, riducendo al massimo il rischio di sanzioni.

Dal nostro sito ecommerce dedicato alla formazione online per la sicurezza si possono acquistare direttamente online corsi multimediali completi adatti ad ogni esigenza dei datori di lavoro.

Per maggiori informazioni rimaniamo comunque a disposizione per informazioni sui nostri corsi di formazione online sulla sicurezza del lavoro o per qualsiasi altro chiarimento.

Inoltre se desiderate potete sempre richiedere un check-up gratuito per la messa in sicurezza della vostra azienda compilando il modulo "Contatti" nel nostro sito web aziendale.

giovedì 22 novembre 2012

Sicurezza sul lavoro in aziende alimentari: l'importanza dell'igiene

Nel settore alimentare, i lavoratori impiegati nei reparti di produzione devono fare molta attenzione per quanto riguarda l'igiene, la normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede infatti alcuni obblighi a cui devono sottostare i lavoratori impiegati nelle aziende alimentari.



La normativa tocca infatti principi come l'igiene personale degli addetti alla produzione alimentare, oltre ovviamente ad una abbigliamento da lavoro consono al tipo di attività che si sta svolgendo.

Lavorare con gli alimenti prevede quindi una certa rigidità per quanto riguarda la normativa di sicurezza sull'igiene personale e sull'abbigliamento dei lavoratori, introducendo un regolamento preciso sulle buone abitudini da ottenere al fine di garantire igiene e sicurezza.
Per maggiori informazioni cliccate sul link.

Sicurezza e igiene nel settore alimentare
Come vestirsi e quali comportamenti adottare nelle aziende alimentari.

mercoledì 7 novembre 2012

Dispositivi di protezione individuale ed obblighi per il datore di lavoro

Il DPI, ovvero la normativa in tema di Dispositivi di Protezione Individuale fornisce tutte le indicazioni che regolano la materia, in particolare agli articoli 74 del Testo Unico e all'articolo 79 che impone sia al datore di lavoro, ma sopratutto ai lavoratori, l'uso di Dispositivi Individuali di Sicurezza necessari allo svolgimento della propria attività in modo da garantire la massima sicurezza sul posto di lavoro.



I DPI devono essere impiegati dai lavoratori ed imposti dal datore di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzate dal lavoratore secondo le proprie necessità.

Come detto in precedenza il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.

Per DPI si intendono tutti i dispositivi di protezione individuali ad esempio, occhiali protettivi, scarpe antinfortunistiche, guanti, camici e grembiuli antischizzo, maschere protettive, cuffia contro il rumore e simili.