martedì 6 novembre 2012

I lavoratori autonomi sono obbligati a redigere il DVR


Secondo il Testo unico di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare citando l’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si evince che i lavoratori autonomi, coltivatori diretti, i soci delle società semplici del settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti, devono sottostare all’obbligo di utilizzare apparecchiature ed attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del suddetto articolo, quindi è necessario munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli secondo le disposizioni illustrate dal medesimo Titolo III.



Sempre secondo l’articolo 21, precisamente al comma 2, è prevista la possibilità per i soggetti, in relazione ai rischi delle attività svolte la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’art. 41 del T.U e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori.

La legge quindi stabilisce che sia il datore di lavoro a farsi obbligo della redazione del Documento di Valutazione dei rischi.

Nei confronti dei lavoratori occasionali andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 compreso l'obbligo di informare e provvedere alla formazione del lavoratore anche se occasionale, il quale sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale in base ovviamente alla valutazione dei rischi eseguita in precedenza.


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